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La Corte Ue chiede più privacy per i passeggeri degli aerei

La direttiva europea Pnr, che impone alle compagnie di trasmettere i nomi dei viaggiatori alle autorità nazionali, non va applicata senza limiti

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di Vincenzo Tiani

Se in questa estate di voli cancellati, sapere dove vanno a finire i dati dei nostri biglietti potrebbe essere l’ultimo dei nostri problemi, è bene comunque sapere qual è lo stato delle cose in Europa. Per combattere il terrorismo, dal 2016, la direttiva europea Pnr (Passenger name record) impone alle compagnie aeree di trasmettere alle autorità nazionali i dati di prenotazione dei passeggeri che entrano ed escono dai confini dell’Unione europea. La norma, in aggiunta, prevede che gli Stati membri possano estendere tale possibilità anche ai voli interni all’Unione. Nel 2017 l’ong belga Ligue des droits humains (Ldh) ha denunciato l’illegittimità di tale previsione alla Corte costituzionale che ha rimandato la questione alla Corte di Giustizia europea. Secondo Ldh, infatti, la direttiva Pnr consente un uso troppo ampio di quei dati, non rispettando la privacy dei passeggeri, mentre la possibilità di estendere tale trasmissione anche ai voli interni costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle persone, re-introducendo una sorta di controllo alle frontiere.

La decisione della Corte

Il 21 giugno la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla richiesta belga negando la contrarietà della direttiva alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ma ponendo alcuni importanti paletti. La Corte ha ricordato che ogni norma europea deve essere letta alla luce della Carta. Pertanto, anche quanto permesso dalla direttiva Pnr non può essere portato a conseguenze tali da mettere a rischio i diritti fondamentali, inclusa la protezione dei dati personali.

Nel caso concreto, la violazione dei dati personali e della privacy dei passeggeri può essere giustifcata dalla direttiva solo se opportunamente bilanciata dalla necessità di tutelare un altro interesse pubblico come quello alla sicurezza, ma non deve sfociare nella sorveglianza di massa indiscriminata. In tal senso la minaccia alla sicurezza dovrà essere pertanto seria e proporzionata alla compressione di tali diritti e deve riguardare solamente i crimini di terrorismo o di pari livello, e non qualsiasi crimine, con cui esista un collegamento che giustifichi il trattamento e la conservazione di quei dati.

La Corte è dunque ferma nello stabilire che, anche se possibile, gli Stati potranno chiedere i dati dei passeggeri per i voli intra-Ue solo se esiste una concreta, futura o imminente, possibilità di un attacco terroristico e solo per il tempo ritenuto strettamente necessario. Tale lasso temporale dovrà essere poi valutato da un soggetto terzo e indipendente come un tribunale o un’Autorità amministrativa. In assenza di una minaccia, invece, il monitoraggio dei voli interni potrà essere fatto solo su determinate tratte e aeroporti considerati a rischio e anche in questo caso tale scelta dovrà essere rivalutata periodicamente.

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