Written by 12:56 Media, Wired Italia

Cosa dice la proposta di legge europea per i lavoratori della gig economy

L’obiettivo di Bruxelles è dare regole chiare per inquadrare i 5,5 milioni di persone che lavorano per e attraverso le app. Si spinge per riconoscere i rapporti di dipendenza e dare trasparenza agli algoritmi.

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di Vincenzo Tiani

Il 9 dicembre la Commissione europea ha presentato la sua proposta di direttiva per migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare non si tratta dei solo rider o degli autisti che lavorano con le app ma di milioni di lavoratori della cosiddetta gig economy, lavoratori freelance che scelgono in autonomia dei lavori da portare a termine contrattando con il cliente. La Commissione europea riconosce l’enorme valore di queste prestazioni le cui modalità sono oggi scelte da 28 milioni di lavoratori che saliranno a 43 nel 2025. Dal 2016 al 2020 il giro d’affari di queste piattaforme, probabilmente spinto nell’ultimo anno anche dalla pandemia, è passato da 3 a 14 miliardi. Tuttavia secondo la Commissione sono 5,5 milioni i gig worker erroneamente identificati come autonomi e che dovrebbero pertanto rientrare nella categoria di lavoratori dipendenti.Le novità della direttiva

La direttiva si propone di risolvere gli attuali problemi promuovendo la trasparenza, l’equità e la responsabilità nella gestione degli algoritmi alla base del funzionamento delle piattaforme in oggetto con ulteriore attenzione alla gestione dei dati personali prevista in questi casi dal Gdpr. La novità introdotta è la presunzione legale che un lavoratore sia dipendente, al di là quanto stabilito contrattualmente tra le parti, quando ricorrano almeno due dei cinque requisiti dell’articolo 4: determinare di fatto o fissare dei limiti alla remunerazione; imporre alla persona che esegue il lavoro il rispetto di specifiche norme vincolanti per quanto riguarda l’aspetto, il comportamento nei confronti del cliente finale del servizio o l’esecuzione del lavoro; controllare l’esecuzione del lavoro o verificare la qualità dei risultati del lavoro anche con mezzi elettronici; limitare di fatto la libertà, anche mediante sanzioni, di organizzare il proprio lavoro, in particolare la discrezionalità di scegliere il proprio orario di lavoro o i periodi di assenza, di accettare o rifiutare compiti o di ricorrere a subappaltatori o sostituti; limitare di fatto la possibilità di crearsi una clientela o di eseguire lavori per terzi (ovvero la libertà di poter lavorare per altre piattaforme concorrenti).

Questa presunzione legale inoltre avrà l’effetto di invertire l’onere della prova mettendo le piattaforme nella posizione di dover dimostrare che nonostante la sussistenza di due o più elementi tra quelli elencati non esista un rapporto di dipendenza effettiva dei lavoratori (articolo 5). Starà agli Stati fare in modo che in concreto non siano penalizzate quelle realtà in cui effettivamente i lavoratori conservano una loro reale autonomia, a dispetto dell’uso di una piattaforma e dell’adozione di algoritmi.

Gli algoritmi

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